I voli, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati uno degli incubi ricorrenti dei viaggiatori, spesso costretti a vere e proprie odissee a causa di cancellazioni, ritardi, scioperi e disservizi di ogni tipo. In questo articolo parleremo di varie casistiche e di come far valere i diritti dei passeggeri.
Volo cancellato? Ecco cosa fare
Se si verifica una cancellazione del volo, il Regolamento n. 261/04 prevede forme di tutela precise, che posso essere divise in:
- diritto al rimborso del prezzo del biglietto non goduto;
- diritto all’imbarco su un volo alternativo il prima possibile;
- diritto all’assistenza, consistente in:
-
- pasti e bevande in congruità dell’attesa;
- sistemazione in albergo, (se necessario);
- transfer da/per l’aeroporto;
- chiamate, sms o posta elettronica.
Inoltre ai sensi dell’artt. 5-7 del Reg. Europeo, con la cancellazione del volo, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, in base al chilometraggio della tratta, pari a:
- € 250,00 per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- € 400,00 per le tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
- € 600,00 per le tratte superiori ai 3.500 km.
L’indennizzo pecuniario non è dovuto se la compagnia riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è avvenuta a causa di circostanze eccezionali (maltempo, bird strike ecc.). Se si tratta di un volo di ritorno, la compagnia sarà costretta come da regolamento a rimborsare anche le spese sostenute per l’acquisto di un nuovo volo sostitutivo, oltre all’eventuale rimborso delle spese sostenute per ristoro e pernottamento in albergo, se non fornite gratuitamente dal vettore.
Cancellazioni o ritardi per sciopero: a cosa si ha diritto?
Lo sciopero è spesso causa di disservizi, come ad esempio la cancellazione dei voli o i ritardi aerei, e le sue cause possono inerire a motivi interni alle compagnie aeree oppure a ragioni nazionali o ancora alla gestione aeroportuale. Proprio per la diversità delle sue cause, i diritti del passeggero devono essere individuati, sempre alla luce della normativa europea, sulla base dell’ingerenza dell’attività del vettore al caso specifico dello sciopero.
In passato, non vi erano problemi, in quanto lo sciopero rientrava nel novero delle c.d. circostanze eccezionali, per cui il vettore non era mai ritenuto responsabile dei disagi subiti dai passeggeri che, di conseguenza, non avevano diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa. Oggi invece, assistiamo ad un cambio di rotta della giurisprudenza, che ha ritenuto opportuno verificare le cause che determinano lo sciopero e, dunque, dare importanza alla correlazione tra l’evento sciopero e l’attività interna del vettore o esterna al vettore.
La nuova sentenza
Infatti, con la sentenza chiarificatrice del 23 marzo 2021 C‐28/20, la Corte di Giustizia europea ha affermato che uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale (come ad esempio la contrattazione salariale) non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
Pertanto, in questo caso, dove lo sciopero inerisce all’attività del personale del vettore (come piloti, assistenti di volo, hostess ecc.), ancor di più se preannunciato, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, che varia da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.
Diverso il caso in cui lo sciopero sia determinato da ragioni o attività esterne al vettore, come ad esempio uno sciopero degli operatori di volo o degli assistenti alle torri di controllo aeroportuali, poiché in tali casi il vettore rimane esente da responsabilità e non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria nei confronti dei passeggeri, seppur rimangano i diritti all’assistenza.
Ad ogni modo, occorre sempre valutare caso per caso se l’evento rientra davvero nell’ambito di controllo della compagnia aerea e se afferisce al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, considerato che lo sciopero non esonera di default dall’obbligo di corrispondere la compensazione al passeggero.
Il volo è in ritardo? Ecco cosa fare
Il ritardo è uno dei disagi maggiormente subito dai passeggeri. Lo stesso si verifica quando la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto. Il passeggero che subisce un ritardo aereo, come da normativa comunitaria, ha diritto all’assistenza, se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.
Il diritto all’assistenza comporta:
- pasti e bevande in congruità dell’attesa;
- sistemazione in albergo, (se necessario);
- transfer da/per l’aeroporto;
- chiamate, sms o posta elettronica.
Se il ritardo del volo è superiore alle 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto non goduto. Inoltre, i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo originariamente prenotato, hanno diritto ad un risarcimento tabellare pari a:
- € 250,00 di rimborso per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- € 400,00 di rimborso per le tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
- € 600,00 di rimborso per le tratte superiori ai 3.500 km.
L’indennizzo, però, non è dovuto se il vettore riesce a dimostrare che il ritardo è dipeso da circostanze eccezionali (maltempo, problemi relativi alla sicurezza, congestioni del traffico aereo).
Bagaglio smarrito, danneggiato o in ritardo: cosa fare?
Lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo nella riconsegna dei bagagli imbarcati su un volo aereo sono disagi che molto spesso il passeggero si trova a subire una volta che raggiunge la destinazione finale del viaggio.
La prima cosa da fare quando si subisce un disservizio come bagaglio smarrito o danneggiato, è compilare un rapporto/denuncia presso gli sportelli “Lost And Found” nell’aeroporto d’arrivo, utilizzando il modulo predisposto detto PIR (Property Irregularity Report).
Se il bagaglio è stato danneggiato, entro 7 giorni dalla consegna del PIR in aeroporto, deve essere inviata a mezzo raccomandata o PEC una richiesta di risarcimento al vettore, quantificando e documentando il danno, insieme ad una copia del PIR.
Se il bagaglio è smarrito o viene consegnato in ritardo, entro 21 giorni dalla consegna del PIR in aeroporto, deve essere inviata a mezzo raccomandata o PEC una richiesta al vettore quantificando e documentando il danno, quindi allegando scontrini e ricevute nonché tutto ciò che può attestare l’importo delle spese sostenute a causa del suo smarrimento.
In tutti i casi suesposti (smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna) puoi avere diritto ad un risarcimento massimo di 1.131 DSP (circa 1.400 euro), in caso di compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
Se la compagnia è invece di un Paese che non aderisce alla convenzione di Montreal, si applica la Convenziona di Varsavia ed il limite è di 17 DSP (circa 19 euro) al Kg.
Articolo a cura dello Studio Legale avvocato Edno Gargano.